Leggi dello stato Italiano
Con la Legge 431 del 1967 è stata introdotta l’adozione legittimante dei minori di età la cui disciplina attualmente è contenuta nella Legge 184 del 1983, così come successivamente modificata dalla Legge 149 del 2001.
La funzione di questa adozione, come si può desumere dal tenore dall’art. 1 della L. 184, è ora il diritto del minore ad una famiglia che viene posto in primo piano e che la legge intende garantire.
La domanda di adozione si è quindi trasformata in un’offerta di disponibilità ad accogliere come figlio un minore in stato di abbandono.
Testi delle normative:
Convenzione dell’Aia sull’adozione
La Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale è una convenzione multilaterale nel settore delle adozioni internazionali. Disciplina la cooperazione fra le autorità competenti nel Paese d’origine del minore e quelle nel Paese d’accoglienza.
Quali sono gli obiettivi della Convenzione de L’Aia sull’adozione?
- Stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse del minore e per impedire la vendita e la tratta di minori.
- Instaurare un sistema di cooperazione fra gli stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie.
- Assicurare il riconoscimento, negli stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.
Quando viene applicata la Convenzione?
La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno stato contraente deve essere trasferito in un altro stato contraente in ragione dell’adozione. Non sono determinanti né la cittadinanza del minore, né quella dei genitori adottivi.
Che ruolo hanno i paesi contraenti?
Gli stati contraenti sono tutti i paesi elencati nella sfera di applicazione della Convenzione dell’Aia sull’adozione che hanno aderito alla Convenzione stessa. Sono sia paesi d’origine che paesi d’accoglienza.
Cos’è il principio di sussidiarietà delle adozioni internazionali?
L’adozione internazionale può avere luogo solo se nel paese d’origine sono fallite tutte le misure atte a:
- permettere al minore di rimanere presso la sua famiglia d’origine,
- (se non è stato possibile il punto 1) trovare una famiglia d’accoglienza idonea nello stesso paese d’origine.
Testi delle normative:
Dichiarazioni e convenzioni internazionali:
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo - Approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia - Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989
- Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori - Adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996