Cosa occorre fare se i genitori che hanno già conferito il mandato ad un ente autorizzato all’adozione internazionale e lo vogliono revocare?
Innanzitutto va detto che sono di due tipi le ragioni che talvolta portano i genitori a revocare il mandato all’ente: 1) i genitori intendono conferire un nuovo mandato ad altro ente, oppure 2) intendono interrompere il loro percorso adottivo.
Per revocare il mandato conferito ad un ente per l’adozione internazionale occorre inviare all’ente stesso una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si precisi la motivazione per cui si revoca.
Alcuni enti forniscono un loro modello di lettera che, debitamente compilata, va inviata sempre per raccomandata A/R all’ente.
Nell’ipotesi di conferimento ad altro ente, diverso dal primo, i genitori dovranno fare attenzione alla tempistica. Va ricordato, infatti, che il mandato all’ente va conferito entro un anno da quando il Tribunale per i minori emette il decreto di idoneità. Se il cambio di ente avviene entro l’anno non vi sono problemi. Ma se il cambio avvenisse trascorso già oltre un anno dal decreto di idoneità occorre che il conferimento del nuovo mandato avvenga contestualmente alla revoca del vecchio. Non devono esserci buchi temporali rispetto al mandato al primo e al secondo ente, pena la decadenza del decreto di idoneità.
Con la revoca sorge un altro problema che attiene strettamente agli aspetti economici. Spesso la coppia che revoca, se ha versato già una parte o tutto l’importo richiesto dall’ente, si aspetta una parziale o totale restituzione. Ora, per chiarire tale questione occorre verificare innanzitutto il contenuto del contratto che gli enti fanno firmare all’atto del conferimento del mandato e, poi, a che punto era giunto il lavoro svolto dall’ente. Vi è da ricordare, infatti, che il mandato conferito è un contratto a tutti gli effetti che impegna le parti all’adempimento (l’ente si impegna a svolgere tutta l’attività necessaria all’abbinamento della coppia con il figlio e i genitori adottivi si impegnano a versare una determinata somma di denaro per gli incombenti dell’ente). E’ un contratto dal quale è sempre possibile liberarsi salvo la richiesta di pagamento da parte dell’ente fatta in base alle previsioni contrattuali sottoscritte dalle parti e, in base al lavoro svolto dall’ente stesso fino a quel momento.
Per chiarezza: se nel contratto di mandato l’ente prevede già che alla revoca consegua il pagamento di una somma o la non restituzione di quanto sino a quel momento versato, la sottoscrizione del contratto stesso impegna le parti all’adempimento di tali previsioni.
Se nel contratto non si fa menzione di tale ipotesi, l’ente potrà comunque richiedere, sotto forma di rimborso spese, quegli oneri che dimostra di aver sopportato a favore della coppia.
Resta il fatto che se la coppia non è d’accordo con l’ente occorre rivolgersi al Tribunale competente per dirimere la questione.
Buonasera
leggo nel vostro articolo che per revocare il mandato ad un ente bisogna precisare la motivazione per cui si revoca, noi abbiamo scritto una raccomandata con ric.ritorno senza specificare la motivazione , visto che non abbiamo ricevuto da parte dell’ente nessun comunicato nel quale ci confermavamo la revoca da parte loro se non la solo ricevuta di ritorno che attestava l’effettiva conferma della ricevuta della lettera, vorrei sapere la procedura effettuata è valida o se il tribunale dei minori chiedera’ ulteriori approfondimenti all’ente per chiedere la motivazione.
grazie
Revocare il mandato senza contemporaneamente conferire l’incarico ad un nuovo ente, con l’autorizzazione della CAI significa perdere l’idoneità all’adozione internazionale.
Nel caso non si voglia proseguire con l’adozione l’ente probabilmente ha comunicato la vostra scelta alla CAI e ha sospeso l’attività nei vostri confronti.
Io, comunque, proverei a contattare la segreteria dell’ente per chiarire l’effettivo termine dei rapporti anche dal punto di vista finanziario.
Buongiorno e grazie per la risposta Sig. Gabriele credo che contattare la segreteria dell’ente non porti a niente se non a maggiore confusione,per quanto riguarda il punto di vista finanziario non ho chiesto alcun rimborso di quanto versato e non mi interessa farlo, al contrario mi interessa capire se le cause che hanno portato all’epilogo di questa dolorosa vicenda sono veramente come mi sono state esposte dall’ente. Non voglio pubblicare sul web quello che è successo ma se lei è un professionista esperto nel settore di adozione ed è disponibile sarei lieto se mi facesse sapere come contattarla per esporle la situazione in privato.Un saluto
salve siamo una coppia che ha già fatto il percorso adottivo ma non abbiamo accettato la bambina perché era troppo violenta ed sui rapporti non era dichiarato, l’ente vuole revocarci il mandato,possono farlo? come possiamo difenderci? abbiamo avuto una segnalazione e non era un abbinamento
grazie
L’ente può revocare il mandato al pari della coppia. In un caso simile si potrebbe tentare una ricucitura o rivolgersi alla CAI, ma si deve anche valutare quanto sia rimasta della mutua fiducia indispensabile per la buona conclusione dell’iter adottivo.
L’alternativa può essere affidarsi ad un altro ente, ma la procedura richiede l’interessamento della CAI, la ricerca del nuovo ente che sia disponibile e la contemporaneità (stessa data) delle due operazioni cioè della rottura del rapporto con l’ente precedente e del conferimento dell’incarico al nuovo ente.
Inutile rammentare che affidarsi a un nuovo ente significa ritrovarsi di nuovo al via, in termini di tempo, di attività e di soldi.
Ho un grosso problema da porre alla vostra attenzione. Abbiamo avuto il decreto di idoneità nel dicembre 2012. Nel dicembre 2013, prima dello scadere dell’anno, abbiamo conferito incarico ad un’associazione per l’adozione internazionale. Ora per una serie di motivi vorremmo cambiare associazione, il problema che ci poniamo è il seguente:dati i tempi, è possibile revocare l’incarico e far passare qualche giorno prima del conferimento del nuovo? L’avvocato che ci segue sostiene di si in base ad una nuova norma del CAI, che non siamo però riusciti a recuperare, il Tribunale a cui abbiamo chiesto chiarimenti è stato perentorio:il nuovo conferimento deve avvenire contestualmente. Al momento siamo bloccati e non sappiamo come orientarci. E poi cose s’intende per “contestualmente”, nello stesso giorno? Grazie mille anticipatamente.
Un ventenne rimasto orfano della sua mamma a seguito dell’improvvisa morte, è stato adottato dalla nuova moglie del papà, sposatosi subito, quando aveva circa 5 anni (art. 44, legge ?), ora non vorrebbe più riconoscere, per motivi di incompatibilità di caratteri, la stessa moglie del papà. E’ possibile disconoscerla legalmente?
Grazie per l’attenzione.
A. G.
Il mio precedente commento aveva lo scopo di sapere se un bambino orfano prematuro della sua mamma naturale, che è stato adottato dalla nuova moglie del padre possa, ora che è maggiorenne, rifiutare o richiedere al Tribunale la revocare dell’adozione stessa che la moglie del papà ha ottenuto con il consenso del papà del bambino (art. 44, legge 381?).
Grazie,
A. G.
La revoca del mandato a ente per adozione internazionale, senza incarico ad altro ente, comporta la perdita del decreto di idoneità del Tribunale dei Minorenni?
Se la revoca la fa l’ente, accade la stessa cosa? Cioè si perde il decreto di idoneità?
Perdendo il decreto si perde sia per l’adozione internazionale che per la nazionale?
Grazie e saluti