“I single possono adottare?” La domanda ci è arrivata da tante persone a causa della grande risonanza che i media hanno dato alla notizia secondo cui la Suprema Corte avrebbe legittimato l’adozione dei single.
Approfondiamo il caso: II Tribunale dei minori di Napoli ha rigettato la domanda proposta dai coniugi GM e RM avente ad oggetto la revoca di dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul loro figlio minore pronunciata dal medesimo Tribunale, che aveva disposto l’adozione del minore ex art. 44, lett. d), l. 1983, n. 184 in favore di PS.
I suddetti coniugi proposero appello rigettato dalla Corte d’appello di Napoli. Infine ricorsero alla Suprema Corte lamentando in particolare che la Corte d’appello avesse dato in adozione ad una donna di sessantadue anni, un bambino portatore di handicap (tetraparesi spastica) di otto anni (con una differenza di età, quindi, ben superiore a quella massima di quarantacinque anni, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 6), sebbene si tratti di una donna singola, e benchè i genitori non abbiano dato il loro assenso all’adozione, ai sensi dell’art. 46 della stessa legge.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso con l’Ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019, ha osservato come la L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), sia tesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura. Tale norma presuppone la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, come nel caso di mancato reperimento o di rifiuto di aspiranti genitori all’adozione legittimante (Cass., 27/09/2013, n. 22292). Questa forma di adozione speciale, infatti, e a differenza dell’adozione piena, non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando e può essere disposta quando sia accertato, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura (Cass., 22/06/2016, n. 12962).
Quanto alla differenza di età tra adottante e adottato, l’art. 44, comma 4, prevede esclusivamente che l’età dell’adottante debba superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando. Pertanto la mancata specificazione di “requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto (Cass., n. 12962/2016), nei limiti di età suindicati e sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale”.
Nonostante la sostanziale identità di funzione con l’ adozione “piena” o “legittimante” (artt. 6 e ss. l. n. 184/1983), l’adozione in casi particolari presenta dei connotati di differenziazione:
1. l’ “adozione particolare” non conferisce lo stato di figlio a tutti gli effetti: tale adozione non costituisce un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante né tra l’adottante e la famiglia dell’adottato e l’adottato mantiene il proprio rapporto con la famiglia di origine;
2. l’ambito di applicazione dell’ “adozione particolare” è più ristretto e in certo modo residuale, in quanto tale istituto può trovare applicazione solo nelle tassative ipotesi indicate all’art. 44 cit.;
3. i requisiti degli adottanti sono diversi, in quanto l’ “adozione particolare” è consentita anche a persona non coniugata (art. 44, comma 3 l. cit.);
4. è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età;
5. il procedimento è più semplice;
6. l’ “adozione particolare” può essere revocata.
L’ “adozione particolare” è ammessa anche in assenza della dichiarazione di adottabilità e di una situazione di abbandono del minore, non essendo richiesta la presenza delle condizioni di cui all’art. 7 l. n. 184/1983.
Si può, quindi, comprendere bene come il caso, che ha creato aspettative rispetto alla possibilità di adottare anche per chi è single o non sposato, riguardi un istituto speciale.
Gentilissima Monica, mi potrebbe indicare presso quali enti o associazioni rivolgermi per avviare la richiesta di adozione. Sono una donna single, insegnante di scuola secondaria di I grado di 46 anni e vivo da sola a Roma in un piccolo bilocale. Probabilmente dovrei c dovrei trasferirmi in una casa più grande immagino per ospitare adeguatamente un bambino o un bambino ma prima vorrei sapere che possibilità di successo avrei.
La ringrazio in ogni caso della cortese attenzione.
Cara Assunta, come ha potuto leggere nell’articolo qui sopra, in Italia i single possono accedere al percorso adottivo solo in casi particolari previsti dalla legge (art. 44 L. 184/83). Per dare disponibilità all’adozione, in ogni caso, ci si rivolge al Tribunale di competenza.
salve dott.ssa Ravasi, io ho quasi 46 anni e ho un compagno divorziato che non vuole altri figli, ma che mi starebbe vicino in questo percorso, io vorrei adottare un bimbo da single. devo andare al tribunale dei minori di Roma?
buongiorno sono una ragazza single di 36 anni volevo sapere come fosse possibile adottare un bambino da sola?sapere l’inter procedurale per fare cio’.
grazie
saluti
Gentile Daniela, in Italia i single possono accedere al percorso adottivo solo in casi particolari previsti dalla legge (art. 44 L. 184/83). Per dare disponibilità all’adozione, in ogni caso, ci si rivolge al Tribunale per i Minorenni di competenza territoriale. Cordiali saluti. Avv. Monica Ravasi
Ciao Daniela,
mi ha colpito il tuo commento perchè mi trovo anche io nella tua stessa situazione e possiedo lo stesso desiderio. Tuttavia mi sto affaciando adesso a questa eventualità. Desideravo chiederti hai trovato la strada procedurale giusta?
Grazie anticipatamente,
Claudia
Buongiorno, ci sono state nel frattempo novità in merito all’adozione da parte dei single?
Gentile Elena,
ad oggi non ci sono novità sostanziali, pubblicheremo a breve un articolo che affronti nuovamente il tema in discussone, cordialità