Cos’è il rischio giuridico e soprattutto cosa comporta? Chi ha adottato un bambino mediante adozione nazionale lo sa. Gli è stato spiegato e spesso lo ha vissuto sulla propria pelle e su quella dei propri figli.
Talvolta il rischio giuridico ha rappresentato solo un concetto, talaltra è stato un percorso impegnativo, più o meno lungo. Fatto di attesa e di speranza. La speranza di una conferma. La conferma di diventare i genitori dei piccoli che ci sono stati affidati.
Quali sono i casi in cui il rischio giuridici esistono? Nel caso di madre che non vuole essere riconosciuta. Secondo il nostro ordinamento, la donna, pur avendo il diritto all’assistenza sanitaria per il parto, può non riconoscere il proprio bambino. La madre in questione ha però, la possibilità di riconoscere il neonato entro 10 giorni dalla nascita. Trascorso questo termine senza che sia intervenuto il riconoscimento, il Tribunale dei Minori territorialmente competente cerca una coppia cui affidare il bambino. Il rischio giuridico, in questo caso, permane per circa due mesi.
Anche nel caso in cui la famiglia naturale si riveli inadeguata a crescere un bambino e si inneschi la procedura di adozione, il rischio giuridico è presente. Al termine dell’indagine effettuata dai servizi e dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, viene emesso il decreto di collocamento familiare con il quale il bambino viene affidato alla coppia scelta.
La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado, che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, possono proporre impugnazione avanti alla Corte di Appello.
La Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti. Questi ultimi, se il loro ricorso è stato respinto, possono proporre, entro 30 giorni dalla notifica, un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione.
Il tempo necessario perché si risolva il rischio giuridico non è facilmente determinabile dipendendo dai tempi dei Tribunali e dalle notifiche che, nel caso di irreperibilità dei genitori o degli altri aventi diritto, si prolungano notevolmente.
E il bambino? Qual è il suo status? Durante il periodo in cui pende il rischio giuridico, il bambino, vivrà con la sua nuova famiglia, mantenendo il cognome d’origine. L’adozione, infatti, non è ancora avvenuta. Per la durata di tale periodo, il Tribunale nomina un Tutore (di solito il Comune di residenza degli adottanti, con un assistente sociale come referente). Il bambino ha residenza presso il Tutore, non può recarsi all’estero. L’iscrizione alla A.S.L. avverrà con cognome della famiglia adottiva e con codice fiscale provvisorio.
Questo periodo è un periodo di speranza, ma anche di incertezza, di paure. Ci sono dei problemi pratici, il bimbo porta il suo cognome e per esempio a scuola va iscritto col suo cognome d’origine. Il bimbo non può avere un documento di identità, non può recarsi all’estero. Ci sono dei problemi per i Sacramenti religiosi. Dal punto di vista medico per le decisioni importanti bisogna chiedere al tutore.
Va detto, infine, che nel periodo di tempo nel corso del quale si svolge la procedura di impugnazione del decreto di adottabilità, i genitori adottivi sono al di fuori della procedura legale e a volte non sono a conoscenza di nulla.
Il periodo di affido preadottivo inizierà quando saranno ormai scaduti tutti i termini di impugnazione o sarà diventata definitiva la sentenza di adozione. Da questo momento decorreranno, quindi, i 12 mesi, al temine dei quali, e a seguito del deposito in cancelleria della relazione dei servizi, l’adozione potrà dirsi perfezionata. Con conseguente sospiro di sollievo.
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Dopo mesi d’attesa in casa famiglia di una visita della madre che aveva tentato di non farlo nascere vivo o che altri parenti si facessero vivi anche solo per vederlo, viene dato in collocamento temporaneo a una coppia (noi). Gli stessi genitori e parenti d’origine che non l’hanno considerato minimamente per mesi, impugnano il decreto. Perché? Probabilmente perché finché il bambino è in istituto è sempre una cosa loro, dopo il decreto si sentono defraudati di una loro proprietà, sangue del loro sangue…
Da quel momento inizia un lungo periodo di circa tre anni in cui le notizie arrivano con il contagocce e forse è meglio così perché la nostra ricetta per non trasmettere ansia al figlio è stata ignorare quello che stava accadendo alle nostre spalle. Accettare in modo fatalista quello che poteva capitare e fare i veri genitori a quel figlio che aveva bisogno dell’affetto di una madre e di un padre.
Nel frattempo, con in mano un documento pieno di “omissis”, un cognome non ancora suo, un codice fiscale inventato da noi e dall’impiegato comunale che ci ha aiutato, la tessera sanitaria anch’essa un po’ inventata, l’iscrizione all’asilo ostacolata da una materna e aiutata da un’altra (ci sono funzionari miopi e funzionari di buona volontà), la posticipazione del battesimo, la strana assenza dalla dichiarazione dei redditi e altri aspetti quanto meno curiosi, ci si sentiva un po’ come dei genitori clandestini.
Alla fine il fantasmino (amministrativamente parlando) è rimasto con noi ed è diventato nostro figlio anche per le istituzioni.
ciao. Marco
Ciao,
Nel marzo 2011 abbiamo avuto in adozione nazionale un bimbo di 22mesi con decreto di collocamento provvisorio. Mi sapete dire quanti sono i mesi di maternità obbligatoria che mi spettano,perchè ho tuttora GROSSI GROSSI problemi con L’inps .I casi precedenti, i servizi sociali, la mia associazione, dicono che sono 5 mesi.purtroppo la circolare n. 16 del 2008 dell’inps che porta a 5 mesi la maternità in caso di adozione nazionale non entra nello specifico del primo decreto di collocamento provvisorio e l’inps continua a respingermi i 5 mesi dicendo che ho diritto solo a 3 come per l’affidamento.io sono la mamma adottiva e ho un contratto a tempo indeterminato nel commercio.
Grazie
ciao non so se da liglio ti hanno gia’ risposto. Ti posso confermare che i mesi di maternita’ per adozione nazionale sono 5. In piu’ fino al terzo anno del bambino hai 6 mesi dincongedo pagato al 30%. Spero di esserti stata utile.
Sono certissima che ti spettino 5 mesi di maternità obbligatoria. Io non ho avuto nessun problemo all’arrivo di Sara (aveva 40gg a. nazionale) sono andata subito all’inps e ho fatto i 5 mesi e in più parte della maternità facoltativa. Sempre che in questi 3 anni non si siano stravolte le cose… ma come si sa, in Italia tutto è possibile!
Grazie,per avermi risposto.
Malgrado debba essere così , io ho fatto solo 3 mesi e purtroppo al momento ,dopo aver fatto ricorso all’inps per avermi revocato i 5 mesi che mi avevano inizialmente concesso( ricorso che ho perso, il motivo del rifiuto è l’art. 10 della legge 184/83 ) l’ unica possibilità sembra quella di avviare un’azione legale a mie spese….TI SEMBRA POSSIBILE? Se hai qualche suggerimento da darmi , sono tutta orecchi!
Puoi dirmi di che città è l’inps a cui ti sei rivolta?
Fiore
Mi pare un buon articolo che descrive abbastanza chiaramente la procedura.. credo che si potrebbe però completare spiegando anche che alla fine della procedura ci si potrebbe essere impossessati del Bambino di un’altra famiglia che ha fatto di tutto, probabilmente sacrificando tutti i propri sforzi e averi, per riportarlo a casa!
La considerazione che una famiglia che si rovina sacrificando tutte le proprie disponibilità e forze nel disperato tentativo di ricongiungere i contatti con il proprio bambino, possa essere incapace di accudirlo, non può in alcun modo apparire verosimile.
C’è una profonda differenza tra accudire un Bambino solo ed in difficoltà, ed appropriarsi di un Bambino che è stato strappato alla propria famglia.
Caro Pablo sono perfettamente d’accordo con lei nel considerare i numerosi sforzi della famiglia d’origine (o di ciò che ne rimane integro) per conservare a tutti i costi la potestà genitoriale come un segno potenzialmente positivo di attaccamento… ma: come dice il proverbio “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”.
A volte questo attaccamento si esplicita solo dopo che il tribunale ha sentenziato la decadenza della potestà, ma durante il periodo di affido alle istituzioni (periodo che purtroppo spesso è più lungo del necessario) gli stessi genitori, nonni, parenti d’origine non danno nessuna prova di interessamento verso il figlio “parcheggiato” in casa famiglia o presso genitori affidatari.
Il bambino non verrebbe dato in adozione se ci fosse una speranza di reintegro nella famiglia d’origine soprattutto in una società come la nostra che dà un’importanza esagerata al legame di sangue (prova ne sono i numerosi affidi “temporanei” che durano fino alla maggiore età).
A volte alle dichiarazioni di buona volontà di prendersi cura del minore segue una totale incapacità, abulia, ignavia, indifferenza, ecc… Non credo che lei pensi che per essere un genitore sufficiente (e non dico un buon genitore) basti dichiararlo; al contrario sarà d’accordo con me che sia necessaria la capacità costante nel tempo di dare “protezione e conforto” (come riassume la letteratura in materia).
Se c’è solo la volontà ideale che non si traduce efficacemente in una azione sufficiente di cura, il bambino ne trarrà grave danno.
Certe “famiglie” d’origine si rendono conto del figlio e dei suoi bisogni (primari) non quando i servizi sociali intervengono, ma solo quando il tribunale decreta la fine della loro genitorialità, allora vivono questo evento come un soppruso, uno scippo alla loro persona. Viene colpito l’orgoglio genitoriale… questo atteggiamento è un altro tassello per descrivere un profondo egocentrismo (gli psichiatri avranno sicuramente termini più appropriati) quello che viene a mancare non è quel figlio ma l’idea astratta di non essere più genitore.
Le ricordo inoltre che a volte capita che chi fa ricorso alla decadenza della potestà è lo stesso genitore che ha sottoposto il figlio “rubatogli dal tribunale” alle più svariate E.S.I. (Esperienze Sfavorevoli Infantili) che nel frattempo hanno segnato il futuro del bambino i cui traumi potranno essere curati dalla famiglia adottiva con fatica, pazienza e dedizione, con l’aiuto di esperti e a volte saranno necessari numerosi anni.
Riguardo a queste situazioni, non credo si possa generalizzare ma ho il sospetto che a volte le famiglie d’origine fanno ricorso perché sono ingannate da avvocati senza scrupoli che le convincono della facilità di successo di quest’atto a prescindere da ciò che è avvenuto in precedenza e della oggettiva situazione del figlio e dei parenti.
Marco D.